Art. 124.
(Informazione e formazione dei lavoratori).

      1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro adotta le misure idonee affinché i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficiente e adeguata, sulla base di tutte le conoscenze disponibili, in particolare

 

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sotto forma di informazioni e di istruzioni relative a:

          a) i rischi potenziali per la salute;

          b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

          c) le prescrizioni in materia di igiene;

          d) la necessità di indossare e di impiegare dispositivi e indumenti di protezione;

          e) le misure che i lavoratori devono adottare in caso di incidenti e per prevenirli.

      2. La formazione deve:

          a) essere fornita all'inizio di un lavoro che comporta un contatto con agenti biologici;

          b) essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi;

          c) essere periodicamente ripetuta, se necessario.