1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro adotta le misure idonee affinché i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficiente e adeguata, sulla base di tutte le conoscenze disponibili, in particolare
a) i rischi potenziali per la salute;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le prescrizioni in materia di igiene;
d) la necessità di indossare e di impiegare dispositivi e indumenti di protezione;
e) le misure che i lavoratori devono adottare in caso di incidenti e per prevenirli.
2. La formazione deve:
a) essere fornita all'inizio di un lavoro che comporta un contatto con agenti biologici;
b) essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi;
c) essere periodicamente ripetuta, se necessario.